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COMUNE DI GALLICANO
L'Amministrazione comunale di Gallicano, in relazione ai reiterati appelli rivolti ai cittadini da un gruppo consiliare di minoranza di richiedere il rimborso dell'aumento della TARSU 2008, ritiene opportuno precisare quanto segue:
- il giudizio di illegittimita' in ordine all'aumento delle tariffe, al quale si richiama il gruppo di opposizione, si basa su un parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale della Toscana con la delibera n. 4/2009, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Castiglione di Garfagnana;
- la Corte dei Conti ritiene, con tale parere, che l'aumento delle tariffe TARSU sia illegittimo in riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo 267/2000 che impone che le tariffe dei servizi pubblici e le aliquote di imposta debbano essere determinate dalla Giunta comunale prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 77 del 29.9.2008, ha disposto l'aumento delle tariffe TARSU a seguito dell'incremento del 30% del costo del servizio di smaltimento disposto dal gestore nel mese di luglio 2008; - l'aumento delle tariffe TARSU e' stato deliberato al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, come prescritto dall'art. 193 del decreto legislativo 267/2000 e in relazione a quanto previsto dall'art. 54, comma 1 bis del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, introdotto dall'art. 54, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 che consente ai Comuni di modificare le tariffe ed i prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi di costi, nel corso dell'esercizio finanziario;
- in risposta all'interpellanza presentata dal gruppo di opposizione il Sindaco, nella seduta consiliare del 27 luglio 2009, ha contro dedotto ai rilievi formulati richiamandosi alle sentenze emanate dalle Commissioni Tributarie, competenti in materia, che confermano la legittimita' sostanziale del provvedimento assunto dal Comune di Gallicano, in aperto contrasto con quanto espresso dalla Corte dei Conti della Toscana;
- il gruppo di opposizione nella seduta consiliare citata, ed anche successivamente, non ha contestato le argomentazioni fornite dall'amministrazione comunale a supporto della legittimita' della deliberazione della Giunta Comunale ed ha promosso un ricorso collettivo avverso tale delibera, citando, a sostegno di tale posizione, forse strumentale, esclusivamente il parere della sezione Toscana della Corte dei Conti;
- per la giurisprudenza tributaria l'aumento delle tariffe della TARSU nel corso dell'esercizio, in presenza di maggiori costi del servizio che compromettono l'equilibrio del bilancio, e' legittimo e doveroso, a condizione che intervenga entro l'anno finanziario di riferimento;
- la pretesa tributaria riferita alla TARSU ha infatti carattere annuale e quindi il periodo di prelievo e' identificato nell'anno solare; pertanto l'aumento disposto dal Comune, in conformità a quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, non produce effetti retroattivi;
- il pagamento del conguaglio TARSU e' stato richiesto ai cittadini nel corrente anno in base alle vigenti disposizioni di legge che impongono l'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo a quello di riferimento (tale circostanza e' peraltro irrilevante ai fini della retroattivita'.
Deve essere inoltre evidenziato che l'art. 77 bis del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008 esclude la TARSU dal divieto imposto ai Comuni di aumento delle tariffe e aliquote di imposta in corso e che l'aumento in argomento e' stato disposto anche in riferimento alla circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 17.2.2000 per la quale " si ritiene che il rinvio dei termini entro i quali i Comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi attraverso la tariffa di igiene ambientale (TIA) comporti l'automatica necessita' di un graduale aumento del gettito".
L'Amministrazione comunale conferma, per quanto sopra, la legittimita' delle determinazioni assunte e ritiene comunque opportuno avvertire i cittadini che, disconoscendo quanto sopra, intendano uniformarsi agli inviti della minoranza e fare opposizione all'aumento delle tariffe TARSU devono necessariamente ricorrere alla Commissione Tributaria di Lucca entro 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento o, in alternativa, promuovere ricorso, innanzi alla medesima Commissione Tributaria avverso l'atto di diniego, da parte del Comune, della richiesta di rimborso del conguaglio TARSU.